Statuto associazione di promozione sociale “CARDETO SOLIDALE” Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale CARDETO SOLIDALE con sede in Villa d’Ogna, Via Largo Europa 81. La sua durata è illimitata. Art.2 - Scopo L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Scopo dell'associazione è in particolare: a) Promuovere i valori della solidarietà, accoglienza, gratuità che la montagna ispira; b) valorizzare il patrimonio montano nei suoi aspetti ambientali, paesaggistici, storici, culturali, educativi; c) favorire la democrazia e l’aggregazione attraverso la condivisione e la realizzazione degli obiettivi statutari; d) individuare, sostenere e finanziare, in maniera diretta o mediata da altri enti o associazioni, progetti umanitari in Italia e all’estero attraverso la beneficenza. Art.3 - Attività Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può: a) promuovere lo studio, la progettazione e realizzazione di attività volte al rispetto e al recupero dell’habitat montano; b) organizzare escursioni a carattere naturalistico, didattico, culturale; c) gestire direttamente strutture recettive assegnate all’Associazione da Enti o da privati, con un accurato servizio di accoglienza e ristoro; d) sostenere direttamente o con la mediazione di altre associazioni progetti di solidarietà umana, con un’attenzione particolare ai bambini di tutto il mondo; e) creare una rete di rapporti con il mondo del volontariato; f) gestire rapporti con Enti comunali, provinciali, regionali, della CEE, e privati e quanti condividono gli scopi statutari; e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio. Art.4 - Ammissione dei soci 4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. 4.2 in Associazione sono presenti: a) i soci volontari che lavorano in maniera attiva e gratuita al perseguimento degli scopi statutari; b) i soci ordinari. 4.3. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione 4.4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. 4.5. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. 4.6 Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. 4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Art.5 - Diritti e doveri dei soci. 5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. 5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. 5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. 5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Art.6 - Recesso ed esclusione del socio. 6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. 6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi: a) morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto, b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. 6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice. 6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. 6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Art.7 - Gli organi sociali 7.1.Gli organi dell'associazione sono: 1) l'assemblea dei soci, 2) il consiglio direttivo, 3) il presidente. 7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Art.8 - L'assemblea 8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; b) avviso affisso nei locali della Sede e nelle strutture recettive attive e pubblicato sul sito internet dell’associazione, almeno 20 giorni prima. 8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. 8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci. 8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. 8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. 8.6 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. 8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. 8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni: a) elezione del Presidente, b) elezione del Consiglio direttivo, c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi, d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo, e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione, f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri, g) approvazione del programma annuale dell'associazione. 8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. 8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non è ammesso il voto per delega. 8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione. 8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. 8.13 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni: a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti; b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci. 8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. Art.9 - Il Consiglio Direttivo 9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da 5 a 7 membri. 9.2 Il consiglio direttivo resta in carica 3 anni ed è possibile essere rieletti. 9.3. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. 9.4. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. 9.5. Il Consiglio Direttivo: a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo; d) ammette i nuovi soci; e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea. 9.6. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. 9.7. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste le seguenti figure: 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso), 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso). Art.10 - Il Presidente 10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Art.11 - Il Vice Presidente 11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento. Art.12 - Il Segretario 12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. Art.13 - I mezzi finanziari 13.1. L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalConsiglio direttivo e ratificata dall'assemblea; b) eredità, donazioni e legati;c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzionipubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, ancheattraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al propriofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo dipromozione sociale. 13.2. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali , entratederivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile. 13.3 L’associazione si riserva il diritto di rifiutare donazioni, lasciti o legati qualora il C.d.A. lo ritenga necessario. Art.14 - Rendiconto economico finanziario 14.1. L’esercizio sociale va dal primo giugno al 31 maggio di ogni anno. 14.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. 14.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. 14.4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. 14.5. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. Art.15 - Scioglimento 15.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. 15.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. 15.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari. ART. 16 Controversie 16.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Provibiri, con esclusione di ogni altra giurisdizione. 16.2. L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Provibiri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia. 16.3. Il Collegio dei Provibiri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. 16.4. La decisione del Collegio dei Provibiri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata. ------- NOTE:
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